Riassunto
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Traduzione1
Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee Conclusa a Bruxelles il 15 giugno 2011 Strumento di accettazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012 L'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera, in appresso denominati «gli Stati AELS», la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica Araba d'Egitto, lo Stato di Israele, il Regno hashemita di Giordania, la Repubblica del Libano, il Regno del Marocco, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, la Repubblica araba siriana, la Repubblica Tunisina, la Repubblica di Turchia, in appresso denominati «i partecipanti al processo di Barcellona», la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, nonché il Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite), in appresso denominati «i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea», il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer, in appresso denominate «le Isole Færøer», in appresso denominate insieme le «Parti contraenti», RS 0.946.31 1 Dal testo originale inglese. Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012 l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) «territori», comprensivi delle acque territoriali; n) «autorità doganali della Parte contraente» per l'Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea. Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2 Prescrizioni generali 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo pertinente i seguenti prodotti si considerano originari di una Parte contraente quando sono esportati in un'altra Parte contraente: a) i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti nella Parte contraente utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 5; c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo4. Tali merci sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein5 o della Norvegia («parti SEE») quando sono esportate, rispettivamente, dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in una Parte contraente diversa dalle Parti contraenti del SEE. 2. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di accordi di libero scambio tra la Parte contraente importatrice e le Parti contraenti del SEE. Art. 3 Cumulo dell'origine 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Parte contraente esportatrice quando sono esportati in un'altra Parte contraente i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein6), dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui 4 FF 1992 IV 380 5 In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera. 6 Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Conv. regionale RU 2012 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) 7401 Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7402 Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio: 2013 rame raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto2013 leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi Fabbricazione a partire da ram...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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