Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN)

Riassunto


Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN)

Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza

(ORTN)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031

sull'energia nucleare (LENu), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la fabbricazione, il montaggio, la messa in esercizio nonché l'esercizio di recipienti e tubazioni classificati ai fini della sicurezza nonché dei relativi supporti e componenti a pressione per l'utilizzazione negli impianti nucleari (RTN).

2 Sono parimenti considerati RTN i seguenti componenti con funzioni di sicurezza destinati alla protezione di RTN in caso di superamento dei limiti ammissibili:

a. i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati;

b. i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che propongono funzioni di chiusura, rispettivamente chiusura e disattivazione, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositiv...

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