Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 25, 27 Giugno 2006 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN)
Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza
(ORTN) del 9 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull'energia nucleare (LENu), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la fabbricazione, il montaggio, la messa in esercizio nonché l'esercizio di recipienti e tubazioni classificati ai fini della sicurezza nonché dei relativi supporti e componenti a pressione per l'utilizzazione negli impianti nucleari (RTN). 2 Sono parimenti considerati RTN i seguenti componenti con funzioni di sicurezza destinati alla protezione di RTN in caso di superamento dei limiti ammissibili: a. i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati; b. i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che propongono funzioni di chiusura, rispettivamente chiusura e disattivazione, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositiv...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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