Messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e le modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e...

Riassunto


Messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e le modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e...

07.083 Messaggio

relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen)

e

le modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo

per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen

e di Dublino (complementi)

del 24 ottobre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce il codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis Schengen) nonché le modifiche della legge sugli stranieri, necessarie per la sua trasposizione.

Contemporaneamente vi sottoponiamo per approvazione i disegni di modifica della legge sugli stranieri, della legge sull'asilo e della legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo al fine di trasporre integralmente l'acquis di Schengen e di Dublino.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 5 giugno 2005, il Popolo svizzero ha approvato in votazione popolare la partecipazione alla cooperazione istituita da Schengen e Dublino. La ratifica da parte svizzera degli accordi di associazione alla normativa Schengen e Dublino è avvenuta il 20 marzo 2006. L'associazione in questione è di natura dinamica e il nostro Paese si è impegnato, in linea di principio, ad approvare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen e Dublino. Dalla firma dell'accordo di associazione a Schengen, l'UE ha già notificato alla Svizzera diversi sviluppi dell'acquis. Di particolare importanza, oltre all'introduzione di elementi biometrici nei documenti di viaggio di cittadini stranieri, è il cosiddetto codice frontiere Schengen che necessita ora dell'approvazione del Parlamento e implica alcune modifiche nella legge sugli stranieri (LStr).

La presente revisione legislativa ha anche lo scopo di consentire la completa trasposizione dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito. A tale scopo si impongono alcuni complementi nella LStr, nella legge sull'asilo (LAsi) e nella legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Questi adeguamenti dovranno già vigere al momento dell'entrata in vigore degli accordi di associazione, ovvero verosimilmente il 1° novembre 2008.

A. Codice frontiere Schengen

Il codice frontiere Schengen, strumento teso a definire regole comuni di controllo alle frontiere esterne ed interne dello spazio Schengen, è stato notificato alla Svizzera il 9 marzo 2006. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis Schengen deve ora essere approvato dal Parlamento. Sebbene il codice sia direttamente applicabile, sono necessari alcuni adeguamenti della LStr. L'allontanamento pronunciato alle frontiere esterne dello spazio Schengen ossia, nel caso della Svizzera, negli aeroporti dove arrivano i viaggiatori provenienti dall'esterno di tale spazio, deve essere notificato mediante un modulo standard nel quale figurino anche i rimedi giuridici. Di norma, l'allontanamento è immediatamente esecutivo e un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. Questa regolamentazione, prevista per le frontiere esterne, può essere applicata anche alle frontiere interne nel caso in cui vengano reintrodotti i controlli delle persone. Non si applica invece a persone allontanate dalla Svizzera perché prive del permesso necessario o perché durante un soggiorno in Svizzera per il quale non è indispensabile un permesso non soddisfano più le condizioni d'entrata. In questi casi è pertanto mantenuta la procedura prevista nella LStr secondo cui una decisione formale è emessa solo su richiesta dell'interessato.

Entro al massimo due anni dall'entrata in vigore degli accordi di associazione la Svizzera deve essere pronta ad applicare il codice frontiere Schengen sempreché questo sviluppo sia approvato dal Parlamento. L'entrata in vigore degli accordi è prevista dopo la ratifica da parte dell'UE che avrà verosimilmente luogo all'inizio del 2008.

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B. Adeguamenti del diritto sugli stranieri

La LStr va modificata affinché i cittadini di uno Stato non associato a Dublino che soggiornano illegalmente in Svizzera possano essere allontanati verso lo Stato associato a Dublino che risulta essere competente per la procedura d'asilo. I Can-toni hanno così la possibilità di rivolgersi all'Ufficio federale della migrazione (UFM) che, sulla base dei risultati degli esami delle impronte Eurodac, potrà presentare allo Stato interessato domanda di ripresa in carico della persona in questione. L'esec...

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