Protocollo recante modifica della Con-venzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980
Foglio Federale numero 34, 28 Agosto 2001 › Seccion Unica
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Protocollo recante modifica della Con-venzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980
Traduzione1Protocollo del 3 giugno 1999 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980(Protocollo 1999)In applicazione degli articoli 6 e 19 paragrafo 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata «COTIF 1980», la quinta Assemblea generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si è tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999.- Convinta della necessità e dell'utilità di un'organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati,- considerando che a tal fine, vista l'applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonché da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l'OTIF è l'organizzazione più appropriata,- considerando la necessità di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari,- considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovrà più dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM,- considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario,- considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure più efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario,- considerando che nell'interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione,l'Assemblea generale ha deciso quanto segue:Art. 1 Nuovo tenore della ConvenzioneLa COTIF 1980 è modificata secondo il testo contenuto nell'Allegato, che è parte integrante del presente protocollo.1 Traduzione dai testi originali francese e tedesco.Trasporti internazionali ferroviari. ProtocolloArt. 2 Depositario provvisorio§ 1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore.§ 2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri:a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4.ed assume le altre funzioni di Depositario così come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.Art. 3 Firma. Ratifica. Accettazione. Approvazione. Adesione§ 1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio.§ 2 In conformità all'articolo 20 paragrafo 1 della COTIF 1980, il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al più presto presso il Depositario provvisorio.§ 3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al paragrafo 1, nonché gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 è stata ammessa a pieno diritto in conformità all'articolo 23 paragrafo 2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio.§ 4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformità all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, è valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo.Art. 4 Entrata in vigore§ 1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avrà notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 paragrafo 2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 paragrafo 2 gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisf...
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