Decisione n. 1/2006 del comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) dell'Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte e, la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72

Riassunto


Decisione n. 1/2006 del comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) dell'Accordo tra la Confederazione svizzera da una parte e, la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, per la libera circolazione delle persone1

Decisione n. 1/2006 del Comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale)2

Modifica dei regolamenti (CEE) n. 1408/713 e 574/724

Entrata in vigore per la Svizzera il 6 luglio 2006

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

Regolamento (CE) n. 631/2004

1. l'articolo 22 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.»;

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I paragrafi 1, 1bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»;

Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72. Decisione n. 1/2006 RU 2008

iii) La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) assegni in caso di decesso: ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento d'attuazione: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.»

b) Nella sezione «B. Danimarca» la parte II è modificata come segue:

i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Malattia e maternità: i) per l'applicazione degli articoli 19bis, 20, 21, e 31 del regolamento d'attuazione: l'amtskommune competente (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (amministrazione locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (co...

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