Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)
Foglio Federale numero 38, 18 Settembre 2007 › Seccion Unica
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Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)
07.064 Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) del 15 giugno 2007 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-ReyLa cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio Gli sforzi intrapresi nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro si situano in un contesto normativo che evolve in funzione dello sviluppo della criminalità economica e finanziaria internazionale. Prevedendo in parte questa evoluzione, la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) del 1998 ha esteso il campo di applicazione al settore non bancario. Nel 2003, le 40 + 8 Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sono state oggetto di una revisione intesa a estendere la loro applicazione al finanziamento del terrorismo e alle attività non finanziarie. Alla revisione è seguita, nel 2004, l'adozione di una nona Raccomandazione in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo. La forza del settore finanziario svizzero risiede in gran parte nel buon funzionamento del suo sistema e nella reputazione impeccabile della piazza finanziaria elvetica, che è riconosciuta nel mondo intero e ha attirato e continua ad attirare fortemente i capitali internazionali, contribuendo così alla sua posizione preponderante. Nel 2005, al momento della valutazione della Svizzera, il GAFI ha qualificato il sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro solido, completo e ampiamente conforme alle sue Raccomandazioni rivedute. Ha nondimeno rilevato lacune più o meno importanti nel dispositivo svizzero rispetto a 16 delle 49 Raccomandazioni. Per mantenere la sua buona reputazione, la Svizzera deve pertanto adeguare il suo sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e attuare i punti essenziali delle Raccomandazioni rivedute. Le misure proposte nel presente disegno di legge sono state oggetto fin dall'inizio del 2004 di numerose consultazioni con i rappresentanti dei settori economici, le autorità di perseguimento penale e le cerchie universitarie. Il disegno è quindi maturo e si concentra sull'essenziale. Esso integra altresì i risultati di uno studio condotto nel 2005 sul rapporto costi/benefici delle riforme proposte. In questo senso il disegno presenta misure legislative e procedure che rendono il sistema global-mente più efficace e garantiscono una maggiore certezza giuridica. Il disegno si allinea infine alle soluzioni adottate dai Paesi vicini e dalle più importanti piazze finanziarie d'Europa, che sono stati parimenti indotti a rivedere le proprie legislazioni nazionali. Le proposte di modifiche legislative si concentrano su dodici misure concernenti diverse tematiche. La prima tematica concerne gli obblighi di diligenza; le misure proposte consentono di dare un assetto sistematico a tali obblighi, che rifletta la prassi attuale, e di integrarli nella legge. La seconda tematica riguarda l'estensione del campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro alla lotta contro il finanziamento del terrorismo allo scopo di rafforzare, anche in questo contesto, la prassi esistente. La terza tematica è volta a migliorare l'efficacia del sistema di comunicazione mediante l'integrazione di una serie di disposizioni. La quarta tematica comprende l'inserimento nel diritto svizzero di nuovi reati a monte del riciclaggio di denaro, in vista dei lavori di trasposizione della Convenzione riveduta del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. È infine prevista l'attuazione 5688 della Raccomandazione speciale IX sul controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, che istituisce un sistema d'informazione su richiesta alla frontiera. Va altresì rilevato che il presente disegno di legge prevede una delega di competenze legislative al Consiglio federale per quanto attiene all'attuazione della LRD. L'attuazione di talune Raccomandazioni rivedute del GAFI comporta peraltro un adeguamento delle ordinanze applicabili agli intermediari finanziari, ossia delle ordinanze delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche (Commissione federale delle banche, CFB; Commissione federale delle case da gioco, CFCG; Ufficio federale delle assicurazioni private, UFAP), nonché la revisione della Convenzione di diligenza dell'Associazione svizzera dei banchieri (CDB 03). Queste modifiche completeranno il presente disegno di legge e miglioreranno la conformità agli standard del GAFI del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziame...
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