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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria
Termine di referendum: 22 gennaio 2009 Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale2 Art. 155 n. 2 2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione. Art. 305ter cpv. 2 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritt...
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