Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria




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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Legge federale

concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2

Art. 155 n. 2

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

Art. 305ter cpv. 2

2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritt...

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