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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl) del 17 novembre 2004 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl), ordina: Capitolo 1: Raccolta ufficiale delle leggi federali Sezione 1: Modo di pubblicazione Art. 1 1 La Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) è pubblicata di regola settimanalmente, insieme con il Foglio federale. 2 I testi pubblicati nella RU recano il medesimo numero di pagina iniziale nelle edizioni tedesca, francese e italiana (lingue ufficiali, art. 14 cpv. 1 LPubl). Sezione 2: Contenuto Art. 2 Trattati internazionali di portata limitata I trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione) sono pubblicati nella RU atitolo eccezionale (art. 3 cpv. 3 LPubl) se: a. concernono i diritti e i doveri di singole persone; b. modificano trattati internazionali pubblicati nella RU; o c. la pubblicazione è necessaria per motivi di certezza del diritto o di trasparenza. Art. 3 Trattati internazionali di durata di validità limitata Se prorogati, i trattati internazionali la cui durata di validità stabilita inizialmente non supera i sei mesi sono pubblicati nella RU non appena la loro durata di validità complessiva supera per la prima ...See the full content of this document
