Messaggio concernente la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)
Foglio Federale numero 46, 25 Novembre 2003 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)
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Messaggio concernente la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) del 22 ottobre 2003 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sulle pubblicazioni ufficiali. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La legge sulle pubblicazioni ufficiali disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali e Raccolta sistematica del diritto federale) e del Foglio federale. Una revisione totale consente di adeguarla alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Alcune disposizioni, previste finora a livello di ordinanza, sono elevate a livello di legge. Occorre, inoltre, rideterminarne l'organo di pubblicazione considerate le mutate forme degli atti normativi dell'Assemblea federale. I disciplinamenti applicati finora si sono dimostrati, in linea di massima, validi. La legge, tuttavia, deve tener conto degli ultimi sviluppi avvenuti nell'ambito della pubblicazione di testi ufficiali. Il Consiglio federale intende in particolare istituire una base legale per la pubblicazione elettronica in Internet in modo da definire chiaramente il rapporto tra forma stampata ed elettronica. I criteri di inserimento dei testi nelle raccolte del diritto federale e nel Foglio federale saranno adeguati all'evoluzione del diritto e, se necessario, precisati. In virtù di una più chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si chiede di non più pubblicare le costituzioni cantonali e i trattati intercantonali nelle raccolte del diritto federale. La revisione delle disposizioni concernenti la pubblicazione puntuale e gli effetti giuridici degli atti normativi contribuisce a migliorare la certezza del diritto e istituisce le condizioni affinché la pubblicazione ufficiale sia conforme ai principi dello Stato di diritto. 6700 Messaggio 1 Elementi fondamentali del disegno 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Necessità della revisione La legge federale del 21 marzo 1986 sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubl, RS 170.512) costituisce la base giuridica di entrambe le raccolte delle leggi della Confederazione (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU, e Raccolta sistematica del diritto federale, RS) e del Foglio federale (FF). La pubblicazione di atti contenenti norme di diritto e di altri atti giuridici (trattati e decisioni di diritto internazionale e trattati di diritto intercantonale) ne rappresenta l'aspetto centrale. La legge sulle pubblicazioni ufficiali contiene tutti i principi importanti inerenti alla pubblicazione, all'entrata in vigore e all'effetto giuridico di disposizioni che contengono norme di diritto e disciplina in particolare quali atti debbano essere inseriti nella RU e in quali casi un testo, a causa del suo carattere particolare, possa essere pubblicato soltanto sotto forma di rimando alla pubblicazione che avviene al di fuori della RU. Per il rimanente si stabilisce in quali casi, nell'ambito della pubblicazione straordinaria, determinati atti possono essere pubblicati dapprima al di fuori della RU e dov'è possibile consultarne il testo. La LPubl disciplina inoltre quali testi inserire nel Foglio federale e menziona le funzioni e i compiti essenziali della Raccolta sistematica. La legge deve essere adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Da un lato occorre riprendere nella legge le nuove forme di atti modificate con la nuova Costituzione e determinare il loro organo di pubblicazione, dall'altro occorre, alla luce dell'articolo 164 Cost., dare maggior rilievo a determinate normative trasponendole dal livello di ordinanza a quello di legge. Si tratta, inoltre, di adeguare la legge agli sviluppi più recenti. Occorre dare una base legale alla pubblicazione elettronica, aggiuntasi a quella stampata alcuni anni fa e soprattutto definire più chiaramente i rapporti reciproci tra una forma di pubblicazione e l'altra. Il disciplinamento vigente dell'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza della Cancelleria federale ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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