Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

Riassunto


Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

Testo originale

Protocollo

all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

Concluso il 26 ottobre 2004 Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 20041 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2006

La Confederazione Svizzera in appresso «Svizzera», da una parte,

e la Repubblica di Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la Repubblica di Ungheria, in appresso denominati «Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

e la Comunità europea, anch'essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, dall'altra, in appresso denominati «Parti contraenti»,

visto l'accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in appresso denominato «l'accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002;

vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati «nuovi Stati membri») all'Unione europea, in data 1° maggio 2004;

1 RU 2006 979

2 RS 0.142.112.681

2004-2004 995

Libera circolazione delle persone. Prot. all'acc. con la CE RU 2006

investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili da parte di a...

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