Messaggio sull'approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani

Riassunto


Messaggio sull'approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani

05.030 Messaggio

sull'approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000

alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita

di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta

di esseri umani

dell'11 marzo 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale sull'approvazione del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani (art. 196 CP).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

11 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Con il presente Messaggio, il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia.

Il Protocollo facoltativo completa e prolunga la Convenzione sui diritti del fanciullo, segnatamente gli art. 34 e 35 della medesima. È imperniato sulle disposizioni dell'art. 3, che fissa le esigenze minime nei confronti del diritto penale nazionale. Contiene inoltre disposizioni specifiche in materia di competenza, aiuto alle vittime di reati, estradizione, cooperazione internazionale e margine di manovra politico nell'ambito della vendita di fanciulli, della prostituzione infantile e della pedopornografia.

Globalmente, la normativa svizzera adempie le esigenze del Protocollo facoltativo con la sola eccezione della fattispecie della tratta di esseri umani. Mentre secondo l'articolo 196 CP è punibile solo la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale della vittima, il Protocollo facoltativo esige la punibilità della vendita di fanciulli a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del loro lavoro o di prelievo di organi. Per adempiere gli obblighi imposti dal Protocollo facoltativo in merito alla fattispecie della tratta di esseri umani, il Consiglio federale propone, con il presente messaggio, la revisione dell'articolo 196 CP (Tratta di esseri umani), le cui disposizioni saranno ormai comprese nell'articolo 182 CP (nuovo). La Svizzera ha adempiuto la condizione del Protocollo facoltativo di rendere punibile anche la mediazione di un'adozione a fini economici con la legge d'esecuzione relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

Il Protocollo facoltativo è stato già ratificato da 85 Stati (stato:ottobre 2004). La Svizzera, che ha partecipato attivamente alla sua elaborazione, lo ha firmato il 7 settembre 2000. La sua ratifica è di grande importanza per il nostro Paese in considerazione della politica svizzera in materia di diritti umani.

2514

Indice

Compendio 2514

1 Contesto e procedura preliminare 2517

1.1 Introduzione 2517

1.2 Impegno per il miglioramento della protezione del fanciullo contro la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia a livello nazionale e internazionale 2518

1.2.1 Impegno internazionale 2518

1.2.1.1 L'ambito legislativo internazionale 2518

1.2.1.2 Sviluppi a livello politico 2519

1.2.2 Impegno a livello nazionale 2520

1.3 Genesi del Protocollo facoltativo 2520

1.4 La posizione svizzera 2521

1.5 La procedura di consultazione 2521

2 Contenuto e campo d'applicazione del Protocollo facoltativo 2524

2.1 Introduzione 2524

2.2 Preambolo 2525

2.3 Definizioni (art. 1 e 2) 2526

2.3.1 Vendita di fanciulli 2526

2.3.2 Prostituzione infantile 2527

2.3.3 Pedopornografia 2527

2.3.4 Rapporti con altri trattati internazionali 2528

2.4 Esigenze minime nei confronti della legislazione penale nazionale (art. 3) 2528

2.4.1 Punibilità della vendita di fanciulli e della mediazione di un'adozione illegale 2529

2.4.2 Punibilità della prostituzione infantile e della pedopornografia 2529

2.5 Norme di competenza (art. 4) 2530

2.6 Estradizione (art. 5) 2530

2.7 Assistenza giudiziaria internazionale e cooperazione internazionale (art. 6 e 10) 2531

2.8 Sequestro e confisca (art. 7) 2532

2.9 Aiuto alle vittime di reati (art. 8, art. 9 n. 3 e 4) 2532

2.10 Altri obblighi degli Stati parte (art. 9, par. 1, 2 e 5) 2533

2.11 Procedura di controllo internazionale (art. 12) 2533

2.12 Disposizioni finali (art. 13-17) 2534

3 Il Protocollo facoltativo e l'ordinamento giuridico svizzero 2535

3.1 Gli obblighi di diritto internazionale pubblico: disposizioni direttamente applicabili o non direttamente applicabili 2535

3.2 Campo d'applicazione del Protocollo (art. 1 e 2) 2535

3...

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