Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)

Riassunto


Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

(Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)

del 4 luglio 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 150 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell'interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell'esercito. Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni.

2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica:

a. all'Amministrazione federale giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

b. ai militari;...

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