Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Riassunto


Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Termine di referendum: 1° aprile 2010

Legge federale

sulla promozione della cultura

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

dell'11 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1;

visti i messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura2 e la legge Pro Helvetia3,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:

1. salvaguardia del patrimonio culturale,

2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,

3. divulgazione dell'arte e della cultura,

4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,

5. scambi culturali con l'estero;

b. l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

a. legge del 18 dicembre 19924 sulla Biblioteca nazionale;

b. legge del 12 giugno 20095 sui musei e le collezioni;

1 RS 101

2 FF 2007 4421

3 FF 2007 4459

4

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