Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

Riassunto


Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

(Ordinanza sul registro LPMed)

del 15 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

2 Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche universitarie seguenti:

a. medici;

b. dentisti;

c. chiropratici;

d. farmacisti;

e. veterinari.

Art. 2 Scopo

Il registro delle professioni mediche contiene dati concernenti i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento secondo la LPMed. Serve a raggiungere gli scopi seguenti:

a. informare e tutelare i pazienti;

b. garantire la qualità;

c. fornire dati statistici;

d. allestire una demografia medica;

e. informare le autorità estere;

f. semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni cantonali all'esercizio della professione;

RS 811.117.3

Pub- blico

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