Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Riassunto


Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a

2 L'ordinanza non è applicabile: a. salvo disposizione contraria, alle materie prime prodotte in un'azienda agricola e utilizzate da quest'ultima;

Art. 2 cpv. 1 lett. a, b, n, o, p e 2 lett. h

1 Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono:

a. materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodott...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società