Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 30, 29 Luglio 2008 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 30, 29 Luglio 2008 › Singoli › Ordinanza
Legato come :Riassunto
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. a 2 L'ordinanza non è applicabile: a. salvo disposizione contraria, alle materie prime prodotte in un'azienda agricola e utilizzate da quest'ultima; Art. 2 cpv. 1 lett. a, b, n, o, p e 2 lett. h 1 Gli alimenti per animali sono sostanze o prodotti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione per via orale degli animali da reddito o degli animali da compagnia; per tali si intendono: a. materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodott...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci