Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Extrait


Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux)

Ordinanza sul commercio ambulante

del 4 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 23 marzo 20011 sul commercio ambulante (legge federale); vista la legge federale del 19 marzo 19762 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca dell'autorizzazione di cui necessitano i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi per l'esercizio della loro attività in tutta la Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. commercianti ambulanti: persone fisiche che offrono merci o servizi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a o b della legge federale;

b. punto di vendita mobile limitato nel tempo: offerta di merce limitata nel tempo al di fuori di local...

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