Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 48, 27 Novembre 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)
Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto
(OPEV) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina: Sezione 1: Entrata Art. 1 Condizioni d'entrata 1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell'ordinanza del 24 ottobre 20072 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa) sono rette dall'articolo 5 LStr. 2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6201310). 3 Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempiere anche le condizioni d'ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo dichiarato del soggiorno. Art. 2 Obbligo del passaporto 1 Al momento dell'entrata in Svizzera gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali. 2 Un passaporto è riconosci...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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