Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)

Riassunto


Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)

Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto

(OPEV)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina:

Sezione 1: Entrata

Art. 1 Condizioni d'entrata

1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell'ordinanza del 24 ottobre 20072 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa) sono rette dall'articolo 5 LStr.

2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6201310).

3 Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempiere anche le condizioni d'ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo dichiarato del soggiorno.

Art. 2 Obbligo del passaporto

1 Al momento dell'entrata in Svizzera gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2 Un passaporto è riconosci...

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