Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LPCo)
Foglio Federale numero 6, 17 Febbraio 2004 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 6, 17 Febbraio 2004 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LPCo)
04.010 Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LPCo) del 21 gennaio 2004 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione). Nel frattempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2001 P 01.3326 Consultazione dei pareri espressi dai partecipanti (N 5.10.2001, Fässler) 2003 P 03.3510 Contro una crescita selvaggia delle consultazioni (N 19.12.2003, Keller) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 21 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La procedura di consultazione si è affermata in Svizzera come elemento essenziale della procedura legislativa e come strumento centrale per coinvolgere i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati nella definizione dell'opinione della Confederazione e nell'elaborazione delle sue decisioni. Consente alla Confederazione di informare l'opinione pubblica sui progetti pianificati e di verificarne l'esattezza materiale, l'idoneità all'attuazione e il consenso che essi raccolgono. Dal 1991, la procedura di consultazione - a prescindere dalla disposizione di principio contenuta nella Costituzione federale vigente (art. 147 Cost.) - è disciplinata a livello di ordinanza. Questo disciplinamento deve essere adeguato per diversi motivi: Il principio costituzionale relativo alla procedura di consultazione e contenuto nell'articolo 147 Cost. deve essere concretizzato e attuato a livello di legge. Il Consiglio federale aveva annunciato questa sua intenzione già nel messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale (FF 1997 353 seg.). La definizione materiale di legge sancita nella Costituzione federale esige che le disposizioni importanti in materia di procedura delle autorità federali siano disciplinate mediante legge (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.). Occorre quindi trasporre a livello legislativo le disposizioni importanti dell'ordinanza sulla procedura di consultazione. È in tal modo possibile tener conto delle ripetute rivendicazioni (l'ultima volta nell'ambito del dibattito relativo alla nuova legge sul Parlamento) delle Camere federali di sancire nella legge le linee generali della procedura di consultazione. In quanto strumento centrale di cooperazione nell'ambito del federalismo, la procedura di consultazione deve essere avvicinata all'esecuzione per tener conto della posizione particolare dei Cantoni quali partner esecutivi della Confederazione. In questo senso la procedura di consultazione dovrebbe contribuire a migliorare l'idoneità all'attuazione dei provvedimenti federali. La procedura di consultazione deve essere ottimizzata e migliorata a livello qualitativo. Le lacune esistenti devono essere colmate e gli elementi meno soddisfacenti devono essere adeguati. La procedura di consultazione deve infine essere adeguata alle nuove forme d'informazione e di comunicazione. Il presente disegno di legge attribuisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario a tal fine. 454 Messaggio 1 Linee generali del progetto 1.1 Situazione iniziale La Costituzione federale del 1874 (vCost.) prevedeva diritti di essere consultati garantiti solo puntualmente per i Cantoni e altre organizzazioni1. La Costituzione federale del 1999 ha istituito una nuova disposizione di principio sulla procedura di consultazione (art. 147 Cost.). Questa disposizione è stata volutamente impostata in modo aperto e il compito di definire i dettagli lasciato alla legislazione. Già nel nostro messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale abbiamo quindi annunciato l'intenzione di ottimizzare e consolidare la procedura di consultazione (FF 1997 I 353 seg.). L'articolo 164 capoverso 1 Cost. sancisce la definizione materiale di legge secondo cui le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Rientrano in questa categoria anche le disposizioni fondamentali relative alla procedura di consultazione (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.). Attualmente la procedura di consultazione della Confed...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Ordonnance concernant la mise en vigueur d autres dispositions da la modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière | Loi fédérale sur le matériel de guerre LFMG | Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) | Accord entre la Confédération suisse et la République des Philippines relatif... | Sentencia nº 1930 de Consiglio di Stato April 20 2009 | sentencia nº 3472 de consiglio di stato, july 30, 2011 | Sentencia nº 986 de Consiglio di Stato March 03 2010 | Sentencia nº 1065 de Consiglio di Stato March 09 2011