Riassunto
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPP 2) Modifica del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutto il testo la forma abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l'acronimo «UFAS». Art. 9 cpv. 4 1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare. Art 10 Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 e 52c LPP) Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze. Art. 27g, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1bis Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 23 cpv. 1 L...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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