Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Riassunto


Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPP 2)

Modifica del 10 e 22 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo la forma abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l'acronimo «UFAS».

Art. 9 cpv. 4

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.

Art 10 Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

Art. 27g, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1bis

Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

(art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 23 cpv. 1 L...

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