Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Riassunto


Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPP 2)

Modifica del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Capitolo 1: Principi della previdenza professionale Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1 Contributi e prestazioni

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2 Conformemente al modello di calcolo: a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppu...

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