Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 34, 30 Agosto 2005 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPP 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Capitolo 1: Principi della previdenza professionale Sezione 1: Adeguatezza Art. 1 Contributi e prestazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute. 2 Conformemente al modello di calcolo: a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppu...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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