Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)




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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP)

Modifica del 18 giugno 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20031,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

2 Essa s'applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pu...

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