Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Riassunto


Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Traduzione1

Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948 Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 20002

Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000

Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell201911 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

a) uccisione di membri del gruppo;

b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;

d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RS 0.311.11

1Dal testo originale francese (RO 2002 2606).

2RU 2002 2605

2606 1999-4549

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002

Argentina

Art. IX

Il Governo argentino si riserva il diritto di non seguire la procedura prevista nel presente articolo qualora si trattasse di controversie concernenti direttamente o indirettamente i territori menzionati nella riserva formulata all'articolo XII.

Art. XII

Qualora una Parte contraente dovesse estendere l'applicazione della Convenzione ai territori sotto la sovranità della Repubblica Argentina, tale misura non pregiudicherà i diritti della Repubblica Argentina.

Bahrein3

Art. IX

Affinché una controversia di cu...

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