Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 33, 20 Agosto 2002 › Singoli › Convenzione
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Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Traduzione1
Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidioConclusa a New York il 9 dicembre 1948 Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 20002Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell201911 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:Art. ILe Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.Art. IINella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:a) uccisione di membri del gruppo;b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.RS 0.311.111Dal testo originale francese (RO 2002 2606).2RU 2002 26052606 1999-4549Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Convenzione RU 2002ArgentinaArt. IXIl Governo argentino si riserva il diritto di non seguire la procedura prevista nel presente articolo qualora si trattasse di controversie concernenti direttamente o indirettamente i territori menzionati nella riserva formulata all'articolo XII.Art. XIIQualora una Parte contraente dovesse estendere l'applicazione della Convenzione ai territori sotto la sovranità della Repubblica Argentina, tale misura non pregiudicherà i diritti della Repubblica Argentina.Bahrein3Art. IXAffinché una controversia di cu...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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