ad 91.411 Iniziativa parlamentare Prestazioni familiari (Fankhauser) Rapporto del 20 novembre 1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale
ad 91.411 Iniziativa parlamentare Prestazioni familiari (Fankhauser) Rapporto del 20 novembre 1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale
ad 91.411 Iniziativa parlamentare Prestazioni familiari (Fankhauser)Rapporto del 20 novembre 1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionaleParere del Consiglio federaledel 28 giugno 2000Onorevoli presidente e consiglieri,Vi sottoponiamo, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), il nostro parere sul rapporto e la proposta del 20 novembre 1998 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (FF 1999 2759 segg.) concernente una legge federale sugli assegni familiari (Iniziativa parlamentare Fankhauser).Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzParere1 Situazione inizialeIl 13 marzo 1991, il consigliere nazionale Angeline Fankhauser ha depositato un'iniziativa parlamentare in forma generica il cui testo è il seguente:«Per ogni figlio si ha diritto a un assegno minimo per i figli di franchi 200. Questo importo è fissato in funzione dell'importo massimo attuale degli assegni cantonali per i figli e dev'essere adattato regolarmente all'indice dei prezzi al consumo. L'attuazione di siffatta soluzione a livello federale dev'essere affidata alle Casse di compensazione dei Cantoni, delle associazioni professionali e della Confederazione; bisognerà realizzare una perequazione degli oneri su scala nazionale.Le famiglie con figli piccoli, segnatamente le famiglie monoparentali, hanno diritto, in caso di bisogno, a prestazioni analoghe alle prestazioni complementari.»Il 2 marzo 1992, il Consiglio nazionale ha deciso, con 97 voti contro 89, di dar seguito all'iniziativa. Visto che prevedevamo di creare un'assicurazione maternità, il progetto di legge elaborato in seguito dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-CN) ha preso in considerazione soltanto la prima parte dell'iniziativa parlamentare e non ha incluso le prestazioni in caso di bisogno. La nostra proposta concernente l'assicurazione maternità del 1997 non prevedeva però siffatte prestazioni, bensì un'unica prestazione di base1.Su mandato della Commissione, il Dipartimento federale dell'interno ha aperto nel 1995 una procedura di consultazione rel...