Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)

Extrait


Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla circolazione delle persone

Concluso il 3 giugno 2006 Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072 Entrato in vigore con scambio di note il 26 novembre 2007

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, qui di seguito denominati «le Parti»,

desiderosi di sviluppare e rafforzare le relazioni esistenti tra i due Paesi,

desiderosi di migliorare le condizioni di circolazione delle persone in situazione irregolare tra i due Paesi, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti nelle loro legislazioni nazionali e nelle convenzioni internazionali che le due Parti hanno sottoscritto, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Ciascuna Parte riammette senza formalità i propri cittadini in situazione irregolare sul territorio dell'altra, anche se questi non sono in possesso di un passaporto o di una carta d'identità validi, purché sia provato o dimostrato in modo credibile che dette persone posseggono la cittadinanza della Parte richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte richiedente.

2. Il possesso della cittadinanza è provato mediante una carta nazionale d'identità e/o un passaporto validi o scaduti.

3. Nel caso in cui non possano essere present...

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