Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot)

Riassunto


Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot)

Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere

(OGMot)

Modifica del 2 maggio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 13 dicembre 19931 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue:

N. 2.11 e 2.12

2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

2.11 «On Board Diagnose II (OBD II)»: sistema di diagnosi con un indicatore di funzionamenti errati come anche di un'interfaccia diagnostica conformemente alla direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 19702 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore o secondo prescrizioni equivalenti.

2.12 «Controllo periodico dei gas di scarico»: manutenzione periodica di tutti i sistemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del costruttore, l...

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