Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 12, 20 Marzo 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici è modificata come segue: Sostituzione di termini 1 Negli articoli 36 lettera c e 95 capoverso 7 il termine «cosmetici» è sostituito con «prodotti cosmetici». 2 Concerne soltanto il testo tedesco. 3 Concerne soltanto il testo tedesco. 4 Concerne soltanto il testo francese. 5 Nell'articolo 5 lettera e il termine «infezioni» è sostituito con «infiammazioni». Art. 1 cpv. 4 e 6 4 Concerne soltanto il testo francese. 6 Per le sostanze e i preparati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l'articolo 49. Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2 lett. d 1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si intende per: c. fabbricante: 1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti, 2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata: 2013 con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario, 1 RS 813.11 2006-1583 821 II L'allegato 1 è sostituito dalla nuova versione qui annessa. L'allegato 2 è modificato come segue: N. 1 lett. c, d Devono essere indicati: c. gli elementi identificatori della ditta: l'identificazione del fabbricante della sostanza o del preparato e il suo indirizzo completo e numero di telefono; d. i numeri telefonici di chiamata urgente. Va indicato il numero telefonico del fabbricante. Per informazioni di carattere medico può essere indicato il numero telefonico di chiamata urgente del centro d'informazione tossicologica (art. 91). N. 2 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina 41 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12). I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch. III L'ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 72a Sezione 2a: Disposizioni transitorie della modifica del 28 febbraio 20077 Art. 72a 1 Se sono sta...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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