Messaggio concernente la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
Foglio Federale numero 8, 29 Febbraio 2000 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
99.090Messaggio concernente la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi(Legge sui prodotti chimici, LPChim)del 24 novembre 1999Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi.Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:1984 P 84.502 Ordinanza sulle sostanze tossiche proibite(N 14.12.84, Renschler)1987 P 86.823 Legge sui veleni. Revisione(N 20.3.87, gruppo AdI/PEP)1987 P 86.924 Sostanze tossiche nei locali abitabili(N 20.3.87, Leuenberger Moritz)1988 P 87.802 Veleni domestici(N 18.3.88, Nabholz)1988 P 87.804 Veleni domestici(N 18.3.88, Wiederkehr)1990 P 89.638 Modifica dell'ordinanza sui veleni(N 23.3.90, Weder-Basel)1992 P 92.3366 Pesticidi per uso domestico(N 16.12.92, Bischof)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François CouchepinCompendioLa vigente legge sui veleni, intesa a proteggere l'essere umano e gli animali contro le sostanze e i preparati chimici tossici, deve essere adeguata ai progressi della tecnica e della scienza e all'evoluzione normativa internazionale. Rispetto al quadro legale vigente nell'UE prevede infatti diversi criteri di valutazione e di classificazione, un obbligo d'omologazione per tutte le sostanze e i preparati, difetta di talune di basi legali e contempla disposizioni troppo rigide che ostacolano o rendono addirittura impossibile per la Svizzera aderire ad accordi internazionali o trasporre disposizioni armonizzate a livello internazionale. Dopo la reiezione dell'Accordo sullo SEE il Consiglio federale, nell'ambito delle misure di rinnovamento dell'economia di mercato, ha deciso di sottoporre la legge sui veleni ad una revisione totale e di armonizzarla al diritto europeo, nell'interesse della competitività della nostra economia (circa 10 000 ditte e 150 000 prodotti chimici), segnatamente l'industria d'esportazione. Scopo della revisione è di porre il diritto svizzero dei prodotti chimici su una base moderna che pur tutelando il livello di protezione raggiunto sinora soddisfi le esigenze della situazione svizzera quale importante piazza industriale del settore chimico.Il Consiglio federale ha assegnato la competenza per la revisione totale della legge sui veleni al Dipartimento federale dell'interno (Ufficio federale della sanità pubblica), che in collaborazione con altri organi interessati ha elaborato un avamprogetto di legge sui prodotti chimici. La procedura di consultazione si è conclusa nella primavera del 1996. In generale il progetto è stato accolto positivamente dalla maggior parte dei partecipanti, soprattutto per quanto riguarda la sua impostazione eurocompatibile. Reazioni più differenziate hanno invece riscontrato il concetto di normativa orientata verso obiettivi di protezione (distinzione tra legge sulla protezione dell'ambiente e legge sulle sostanze chimiche), il livello di capillarità della legge, la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e la disposizione concernente i veleni domestici.Dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare il messaggio e il relativo disegno di legge, mantenendo il concetto fondamentale di una legge sui prodotti chimici impostata su obiettivi di protezione con la realizzazione di una normativa integrale soltanto a livello di ordinanza. Si trattava inoltre di esaminare in che misura fosse possibile tenere conto dei desiderata dei Cantoni relativi ad una chiara ripartizione dei compiti esecutivi e di continuare i chiarimenti in materia di risorse già avviati da un gruppo di lavoro interdipartimentale. In base ai risultati della procedura di consultazione e ai vincoli materiali imposti dal Consiglio federale, l'avamprogetto ha subìto numerosi piccoli adeguamenti senza tuttavia essere sottoposto ad una modifica fondamentale.Il concetto applicato attualmente secondo cui la protezione della salute e la protezione dell'ambiente sono disciplinate in atti legislativi separati è mantenuto a livello di legge. Le disposizioni integrali del diritto comunitario saranno recepite in rispettive ordinanze integrali. Gli aspetti concernenti esclusivamente la protezionedell'ambiente continueranno tuttavia ad essere disciplinati sotto forma di obiettivi di protezione secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), mentre gli aspetti di mera pertinenza sanitaria poggeranno sulla LPChim.Scopo della LPChim è proteggere la vita e la salute dell'uomo dagli influssi diretti e nocivi di sostanze e preparati pericolosi (miscele/composti di sostanze chimiche). I pericoli che incombono indirettamen...
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