Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Riassunto


Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

(Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 25 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 16 marzo 20071 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

1 Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono indicate nell'allegato 2.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2 L'allegato 2a è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2009.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 632.911

2008-3165 1149

Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari applicabile Aliquota normale meno

0406. 10 10 6.2014

10 20 8.2014 10 90 10.2014...

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