Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e la legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

Riassunto


Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» e la legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

07.063 Messaggio

concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità

dei reati di pornografia infantile» e la legge federale sulla prescrizione dell'azione penale in caso di reati commessi su fanciulli

(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

del 27 giugno 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», invitandovi a sottoporla al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Contemporaneamente vi sottoponiamo per approvazione un controprogetto indiretto consistente in una modifica del Codice penale e del Codice penale militare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra altra considerazione.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il 1° marzo 2006 l'associazione «Marche blanche» ha depositato l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», corredata di 119 375 firme valide. L'iniziativa propone di rendere imprescrittibili l'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli.

Le norme in materia di prescrizione dell'azione penale hanno un passato movimentato. In effetti, nel corso degli ultimi 15 anni, sono state modificate per ben tre volte, il che è piuttosto inusuale. Tendenzialmente si va verso un innalzamento del termine di prescrizione dell'azione penale in caso di reati sessuali commessi su fanciulli, e ciò per evitare che, da un canto, la vittima finalmente in grado di rompere il silenzio non possa più sporgere denuncia penale per intervenuta prescrizione e, dall'altro, che gli autori di reati sessuali possano sottrarsi al perseguimento penale.

La soluzione proposta e la terminologia utilizzata dall'iniziativa popolare sono giuridicamente problematiche. L'imprescrittibilità va ben oltre quanto necessario per evitare che una vittima non abbia più la possibilità di sporgere denuncia quando è finalmente in grado di farlo. Inoltre le nozioni di «fanciulli impuberi» e «reati di pornografia» danno adito a confusione e la loro introduzione darebbe luogo a soluzioni ineguali, sproporzionate e controproducenti. Si è tuttavia deciso di contrapporre all'iniziativa un controprogetto indiretto che prevede una modifica del Codice penale e del Codice penale militare.

Secondo il diritto vigente, il termine di prescrizione per reati gravi contro l'integrità sessuale di fanciulli minori di 16 anni è di 15 anni, ma l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni (art. 97 cpv. 2 CP). Il controprogetto indiretto prevede che il termine di prescrizione dell'azione penale per questi reati decorra soltanto a partire dal giorno in cui la vittima compie 18 anni. Questa norma si applica unicamente se l'autore del reato è maggiorenne. Detto disciplinamento è proporzionato e in sintonia con le legislazioni europee nonché con il progetto di convenzione ...

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