Messaggio sull'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

Riassunto


Messaggio sull'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

05.054

Messaggio

concernente l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

del 29 giugno 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», che vi proponiamo di sottoporre senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

L'iniziativa chiede un complemento dell'articolo 34 della Costituzione federale sulla garanzia dei diritti politici. Con poche eccezioni, l'attività di informazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione durante le campagne che precedono le votazioni deve essere vietata. Si propongono le misure seguenti:

- il divieto per il Consiglio federale, per i quadri superiori e per gli uffici federali di svolgere attività di informazione e propaganda durante le campagne di voto. È ammessa un'unica, breve comunicazione da parte del capo del dipartimento interessato per informare la popolazione;

- il divieto di finanziare, svolgere e sostenere campagne di informazione e di votazione, nonché la produzione, la pubblicazione e il finanziamento di materiale informativo e di propaganda da parte della Confederazione durante le campagne che precedono le votazioni. Fa eccezione un opuscolo contenente i commenti oggettivi del Consiglio federale all'elettorato, in cui devono essere riportati in modo equilibrato gli argomenti a favore e quelli contrari;

- l'obbligo di pubblicare la data della votazione con almeno sei mesi di anti-cipo;

- l'obbligo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni di mettere gratuitamente a disposizione dei votanti i testi in votazione insieme agli atti di legge vigenti;

- in caso di violazione dei diritti politici, il legislatore deve emanare sanzioni entro due anni.

Le istituzioni della democrazia diretta sono gli elementi essenziali e caratteristici del nostro sistema politico nonché una delle sue maggiori conquiste. Il Consiglio federale si è sempre impegnato per preservare la funzionalità della nostra democrazia diretta esaminando a più riprese il proprio ruolo e quello dell'Amministrazione federale durante le campagne che precedono le votazioni. Ne sono scaturite linee direttrici interne tali da garantire che, nel periodo precedente le votazioni, il Consiglio federale e l'Amministrazione si attengano a determinati principi fondamentali.

Tuttavia, impegnarsi per il mantenimento di una democrazia efficiente non è solo compito del Consiglio federale, ma anche del Parlamento e dei tribunali. Tramite interventi parlamentari, il Parlamento ha manifestato a più riprese la preoccupazione di preservare la funzionalità della nostra democrazia diretta. Il Tribunale federale e la dottrina giuridica hanno precisato le dimensioni e i limiti dell'impegno dell'autorità e dell'influenza di privati durante le campagne di voto, contribuendo in maniera decisiva alla sicurezza del diritto e alla salvaguardia del nostro sistema di democrazia diretta.

Accettare l'iniziativa significherebbe limitare notevolmente l'attività informativa del Consiglio federale e dell'Amministrazione durante le campagne che precedono le votazioni. Sarebbe possibile fornire solo informazioni di base sugli oggetti in vota-

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zione entro i limiti di un quadro ristretto. Il Consiglio federale non potrebbe reagire ad affermazioni palesemente false o fuorvianti espresse da privati. Inoltre gli sarebbe vietato fornire informazioni su fatti nuovi e significativi, la cui conoscenza potrebbe essere importante per decidere in maniera obiettiva su un progetto. Ciò non sarebbe privo di conseguenze per la formazione della volontà dell'elettorato, che ha diritto di conoscere le posizioni e le motivazioni del governo e di essere informato in maniera esauriente e obiettiva circa eventuali ripercussioni a livello nazionale, sociale e individuale. Vietare, in pratica, al Consiglio federale e all'Amministrazione federale di informare e limitare considerevolmente anche l'attività di informazione del Parlamento significherebbe violare il diritto dei votanti di potersi informare sia tramite fonti ufficiali, sia tramite fonti private, e farsi così un'opinion...

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