Messaggio sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale»
Foglio Federale numero 50, 19 Dicembre 2000 › Seccion Unica
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Messaggio sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale»
00.087
Messaggio sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale»del 25 ottobre 2000Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi preghiamo di sottoporre al popolo e ai Cantoni l'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale», raccomandando loro di respingerla.In allegato, troverete il disegno del corrispondente decreto federale.Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioIl 5 novembre 1999 è stata depositata l'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale», in forma di progetto già elaborato. Essa domanda un completamento dell'articolo 41ter della vecchia Costituzione federale (vCost.) con i nuovi capoversi 1ter e 5bis (corrisponde all'art. 128a cpv. 1 e 2 Cost.). Secondo l'articolo 41ter la Confederazione riscuote «un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta». Il capoverso 5bis lettere a-c vCost. prevede in dettaglio quanto segue per la riscossione di detta imposta: gli utili da capitale sarebbero imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno (lett. a); le perdite di capitale potrebbero essere compensate con gli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi (lett. b); la legislazione non sottoporrebbe all'imposta gli utili di poco conto (lett. c). La legislazione potrebbe inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione (lett. c). Infine, la legislazione potrebbe prevedere il prelievo alla fonte a garanzia dell'imposta (lett. c).Contemporaneamente, l'iniziativa popolare domanda il completamento delle disposizioni transitorie vCost. con un nuovo articolo 8quater (corrisponde all'art. 197 n. 1 Cost.), secondo il quale se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale non fosse entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emanerebbe le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza (art. 8quater cpv. 1-4 vCost.).L'iniziativa deve essere considerata valida e va sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale il rigetto dell'iniziativa senza controprogetto.Dal punto di vista del diritto costituzionale, la Confederazione ha già attualmente la competenza di imporre fiscalmente, oltre ai redditi da attività lucrativa e ai redditi da sostanza, anche gli utili su beni mobili (e immobili). Pertanto, una menzione espressa nella Costituzione degli utili da capitale sulla sostanza mobiliare, come è proposta dagli autori dell'iniziativa, è inutile. La situazione giuridica attuale secondo la quale gli utili privati da capitale non sono assoggettati né all'imposta federale diretta né alle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni corrisponde alle esigenze dell'armonizzazione fiscale.Già attualmente gli utili da capitale sono imposti fiscalmente se sono ottenuti da una persona giuridica o sulla sostanza commerciale di una persona fisica. Soltanto gli utili da capitale sulla sostanza mobile privata sono esentati dall'imposta federale diretta e dalle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Gli autori dell'iniziativa vogliono cambiare questo stato di fatto. In base ai principi dell'equità dell'imposizione e dell'imposizione secondo la capacità contributiva, l'imposizione non deve limitarsi al reddito del lavoro e al reddito della sostanza, bensì concernere ugualmente gli utili da capitale effettivamente realizzati.Gli autori dell'iniziativa giustificano l'introduzione di un'imposta sugli utili da capitale tra l'altro anche con il fatto che la Svizzera sarebbe praticamente l'unicoPaese industrializzato senza imposta sugli utili da capitale, Tuttavia, il paragone con l'estero per un unico tipo di imposta non dice molto se non è effettuato nell'ambito di una visione globale del sistema fiscale. Così, occorre anche prendere in considerazione il fatto che la Svizzera, a differenza di molti Stati, applica il sistema della doppia imposizione economica. Inoltre, occorre menzionare che numerosi Stati esteri non conoscono alcuna imposta sulla...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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