Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro l'edificazione di minareti»

Riassunto


Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro l'edificazione di minareti»

08.061

Messaggio

concernente l'iniziativa popolare «Contro l'edificazione di minareti»

del 27 agosto 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo l'iniziativa popolare «Contro l'edificazione di minareti», che vi proponiamo di sottoporre senza controprogetto al voto del Popolo e dei Cantoni, con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

L'iniziativa popolare «Contro l'edificazione di minareti», depositata l'8 luglio 2008, chiede di aggiungere all'articolo 72 della Costituzione federale un terzo capoverso, che vieti assolutamente e inderogabilmente l'edificazione di nuovi minareti in Svizzera. Il comitato d'iniziativa non considera il minareto un edificio di natura religiosa, ma lo reputa il simbolo di una rivendicazione politico-religiosa contraria alla Costituzione federale e all'ordinamento giuridico svizzero. È del parere che un divieto di edificare minareti non intacchi la libertà di religione.

L'articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale impone all'Assemblea federale di dichiarare nulla in tutto o in parte un'iniziativa che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale. L'iniziativa contro i minareti è stata esaminata in tale ottica, in particolare riguardo alle disposizioni inderogabili dei principali accordi in materia di diritti umani (CEDU, Patto ONU II) ed è risultata compatibile con il diritto internazionale cogente. L'iniziativa è pertanto valida, pur essendo in netto contrasto con diverse norme internazionali a tutela dei diritti umani, quali gli articoli 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), gli articoli 2 (divieto di discriminazione) e 18 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), e probabilmente l'articolo 27 (tutela delle minoranze) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU

II). Poiché il testo dell'iniziativa ha un carettere assoluto e non prevede alcuna eccezione, risulta difficile interpretarlo conformemente al diritto internazionale. La disposizione costituzionale, qualora entrasse in vigore, sarebbe pertanto contraria ai citati accordi internazionali.

L'iniziativa, che i promotori dicono finalizzata a tutelare l'ordinamento sociale svizzero, collide con numerosi valori costituzionali del nostro Stato, quali il principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.), la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e l'obbligo di rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost).

Sancire nella Costituzione federale il divieto inderogabile di edificare nuovi minareti in tutta la Svizzera costituirebbe un'ingerenza sproporzionata sia nei diritti fondamentali sia nelle competenze cantonali. Le autorità locali sono le più indicate per decidere se autorizzare l'edificazione di un minareto, attenendosi alle legislazioni cantonali e comunali esistenti segnatamente in materia di polizia edilizia e di pianificazione del territorio. Tale disciplina ha dato buoni risultati e non vi è ragione per non applicarla alle costruzioni di natura religiosa; tanto meno se altrimenti, come nel caso specifico, si rischia di discriminare una comunità religiosa rispetto a tutte le altre.

Il divieto di edificare minareti non si presta inoltre alla realizzazione degli obiettivi addotti dai promotori. Non permetterebbe infatti in alcun modo di combattere o prevenire attività anticostituzionali violente ad opera di cerchie estremiste e fondamentaliste che si richiamano all'Islam, dal momento che non occorrono edifici

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specifici per pianificare, organizzare e compiere atti di questo tipo. Un divieto nel senso auspicato dall'iniziativa minaccerebbe invece la pace religiosa, in quanto la popolazione musulmana lo percepirebbe come discriminatorio. I musulmani in Svizzera sono soggetti alla Costituzione federale e all'intero ordinamento giuridico svizzero, come tutti gli altri abitanti del nostro Paese. Non possono far valere norme religiose, quali ad esempio la sharia, per sottrarsi al diritto del nostro Stato. Non potendo rivendicare uno statuto giuridico particolare, i musulmani hanno ovviamente diritto allo stesso trattamento riservato alle altre persone e comunità religiose che vivono nel nostro Paese. L'iniziativa viola tale diritto.

Vietare l'edificazione di minareti susciterebbe l'incomprensione della comunità internazionale e nuocerebbe al buon nome della Svizzera. Ne potrebbero risultare effetti negativi per la sicurezza di impianti svizzeri e ...

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