Messaggio sull'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»
Foglio Federale numero 26, 06 Luglio 2004 › Seccion Unica
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Messaggio sull'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»
04.039 Messaggio sull'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del 7 giugno 2004 Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il messaggio sull'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi. (Sì alla protezione degli animali!)», invitandovi a sottoporla al voto di Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Accettiamo che consideriate eventualmente come controprogetto indiretto all'iniziativa il messaggio del 9 dicembre 20021 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 7 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 1 FF 2003 580 Compendio L'iniziativa domanda una modifica dell'articolo 80 della Costituzione federale (Cost.). A tenore dell'iniziativa, la Confederazione deve essere incaricata, come finora, di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali, rispettando tuttavia i principi affermati nei nove capoversi dell'iniziativa. Gli autori dell'iniziativa intendono affidarne l'esecuzione ai Cantoni. Domandano però alla Confederazione di disciplinare l'esecuzione e vincolano questa norma a due disposizioni limitative denominate «principi». L'attuale articolo 80 Cost. incarica la Confederazione di emanare disposizioni sulla protezione degli animali; contiene l'elenco dei sei ambiti che la Confederazione deve disciplinare e affida in ampia misura l'esecuzione ai Cantoni, lasciando alle autorità legislative il compito di delimitare l'entità della protezione che deve essere accordata agli animali e di stabilire i dettagli dell'esecuzione. Sulla base di questo articolo costituzionale, nel 1978 le Camere federali hanno emanato la legge sulla protezione degli animali e il Consiglio federale la relativa ordinanza. La legge è attualmente in revisione. Il 9 dicembre 2002, il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio. La classificazione delle disposizioni sulla protezione degli animali secondo i pertinenti livelli legislativi - il settore da disciplinare nella Costituzione, l'estensione della protezione nella legge e le istruzioni pratiche nell'ordinanza - ci permette di adeguare in tempo utile la protezione legale degli animali alle nuove conoscenze scientifiche e di tener conto del cambiamenti delle idee della popolazione su questo tema. L'iniziativa popolare propone un altro approccio: contiene un elenco di principi che dovrebbero orientare la Confederazione nell'emanazione della legislazione sulla protezione degli animali. Detti principi rispecchiano in gran parte esigenze già prese in considerazione dalla legge sulla protezione degli animali e dalla sua ordinanza o che vengono proposte al Parlamento con la revisione della legge e coinvolgono diversi livelli legislativi. Essi danno l'impressione di essere lacunosi e arbitrari. L'aspetto problematico consiste nel fatto che l'iniziativa contraddice parecchi trattati internazionali. Il divieto di transito per gli animali vivi da macello vìola l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (più precisamente il suo Allegato 6); il divieto di importare animali e prodotti animali se la loro detenzione o produzione all'estero non rispetta i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali, vìola l'Accordo generale 1994 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) dell'OMC, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché il Patto II dell'ONU. L'esame per stabilire se l'iniziativa fosse quindi da considerare parzialmente nulla ai sensi dell'articolo 139 capoverso 3 Cost. ha accertato che le parti violate dei trattati internazionali non sono «disposizioni cogenti del diritto internazionale» ai sensi dello stesso articolo, sicché i divieti dell'iniziativa non possono essere dichiarati nulli dal Parlamento benché l'even- 2886 tuale accettazione della stessa potrebbe avere gravi ripercussioni per tutto il Paese relativamente a questi punti. Il Consiglio federale è del parere che l'attuale disciplinamento costituzionale sulla protezione degli animali abbia dato buoni risultati. Con il suo messaggio sulla revisione della legge sulla protezione degli animali ha avviato una modernizzazione dell'esecuzione. Propone pertanto di respingere l'iniziativa «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» senza contrapporle direttamente un controprogetto. È disposto però a sostenere le Camere se esse dovessero considerare il suo messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali come controprogetto indiretto. 2887 Indice...
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