Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera. Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale
Foglio Federale numero 23, 09 Giugno 2009 › Seccion Unica
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Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera. Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale
05.453 Iniziativa parlamentare Divieto dei pitbull in Svizzera Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 20 febbraio 2009 Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di decreto federale sulla protezione delle persone dagli animali e il progetto di legge sui cani, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. La Commissione vi propone di approvare i progetti allegati. Una minoranza (Noser, Füglistaller, Pfister Theophil, Scherer, Wasserfallen) propone di non entrare in materia sul decreto federale e sulla legge. 20 febbraio 2009 In nome della Commissione: La presidente, Josiane Aubert Compendio I tragici incidenti degli ultimi anni, nei quali alcune persone sono state gravemente ferite o addirittura uccise da cani, hanno creato allarme nella popolazione. Negli ambienti politici è stato chiesto che la detenzione di cani pericolosi venisse disciplinata a livello federale. L'iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Pierre Kohler, ad esempio, chiede di bandire i cani del tipo pitbull in tutta la Svizzera. Per poter adottare misure di protezione delle persone dagli animali, la Confederazione necessita di una nuova base costituzionale. Completando l'articolo 80 della Costituzione federale, la Confederazione avrebbe la competenza di legiferare sulla protezione delle persone dalle lesioni provocate dagli animali detenuti dall'uomo. Questa nuova competenza non comprende la protezione dell'uomo dagli animali selvatici (p. es. linci e lupi). Il nuovo articolo 80 della Costituzione federale offre invece una solida base per l'adozione di misure federali che proteggano la popolazione dai cani. A livello legislativo la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha proposto di introdurre le misure di protezione dai cani pericolosi nell'attuale legge sulla protezione degli animali. In sede di consultazione le modifiche di legge proposte, che prevedevano tra l'altro la suddivisione dei cani in tre categorie di pericolosità e un divieto di possedere cani pericolosi, hanno suscitato soprattutto reazioni negative. La CSEC-N ha pertanto modificato la propria proposta alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Ora le misure a livello federale per la detenzione e il trattamento dei cani, finalizzate a una detenzione socialmente rispettosa che protegga la popolazione dai cani affetti da turbe comportamentali e dai cani pericolosi, saranno disciplinate in una legge sui cani. La maggior parte dei Cantoni già dispone di leggi sui cani: pare pertanto giudizioso emanare una legge federale che uniformi e renda trasparenti le varie legislazioni. Il presente progetto di legge considera le nuove disposizioni della legge sulla protezione degli animali e della relativa ordinanza, entrate in vigore il 1° settembre 2008, e fonda le misure proposte su detta base legislativa. La Commissione rinuncia invece a vietare i cani pericolosi o potenzialmente pericolosi, preferendo invece puntare su misure preventive volte a evitare lesioni di persone e animali, su disposizioni relative alla socializzazione e all'addestramento dei cani, sulla formazione e il perfezionamento dei detentori di cani, su chiare norme concernenti i cani con particolari requisiti o utilizzati a scopi particolari, come ad esempio il divieto di addestrare i cani all'attacco. Il progetto di legge disciplina inoltre la questione della responsabilità civile, obbligando i detentori di cani a stipulare un'assicurazione che copra la responsabilità civile. Il progetto prevede poi disposizioni penali relative ad allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi. Per i Cantoni è fatta salva la possibilità di emanare disposizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente progetto. 2976 Indice Compendio 2976 1 Genesi del progetto 2979 1.1 Risultati della procedura di consultazione 2980 1.2 Seguito dei lavori 2981 2 Punti essenziali del progetto 2981 2.1 Diritto vigente 2981 2.1.1 In generale 2981 2.1.2 Misure esaminate dal Consiglio federale ma non attuate 2982 2.1.3 Legge sulla protezione degli animali 2982 2.1.4 Ordinanza sulla protezione degli animali 2983 2.1.5 Legge sulle epizoozie 2984 2.2 Interventi parlamentari 2984 2.3 Situazione nei Cantoni 2985 2.4 Situazione in Europa 2987 2.5 Necessità di legiferare 2989 2.5.1 Esito della consultazione (1° progetto di legge, legge sulla protezione degli animali) 2989 2.5.2 Un gran numero di normative cantonali 2990 2.5.3 Le aspettative della popolazione 2990 2.5.4 Ferimenti dovuti a morsi di cane e relativa statistica per tipo di cane 2990 2.5.5 Inasprimento della responsabilità dei detentori di cani 2991 2.6 La nuova normativa federale 2992 2.6.1 Una legge sui cani con misure globali 2992 2.6.1.1 Formazione...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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