Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

Riassunto


Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) Modifica del 7 dicembre 2010

Approvata dal Consiglio federale il 23 febbraio 2011

Il Consiglio dei PF ordina:

I

L'ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF è modificata come segue:

Art. 41a cpv. 1

1 L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4366 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2819 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3186 franchi all'anno per ogni ulteriore figli...

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