Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche

Riassunto


Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche

Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche

del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 23 della legge federale del 19 dicembre 18771 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera (legge), ordina:

Art. 1 Titoli federali di perfezionamento

1 I seguenti titoli federali di perfezionamento sono rilasciati conformemente alle prescrizioni relative all'accreditamento dei programmi di perfezionamento: a. medici specialisti in un settore di cui all'allegato 1; b. medici generici di cui all'allegato 1; c. dentisti specialisti in un settore di cui all'allegato 2.

2 Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (art. 7 cpv. 4 della legge).

Art. 2 Durata del perfezionamento

La durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento è disciplinata dagli allegati 1 e 2.

Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titol...

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