Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Riassunto


Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Legge federale Disegno

concernente la perequazione finanziaria

(LPF)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 47, 48, 50 e 135 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20012,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a. la perequazione delle risorse da parte dei Cantoni finanziariamente forti e da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli;

b. la perequazione dell'aggravio geo-topografico e sociodemografico da parte della Confederazione;

c. la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Art. 2 Obiettivi

La perequazione finanziaria intende:

a. rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni;

b. ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;

c. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni;

d. garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie;

e. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geo-topografiche o sociodemografiche;

f. garantire un'adeguata perequazione intercantonale degli oneri.

1 RS 101

2 FF 2002 2065

Perequazione finanziaria. LF

Sezione 2:

Perequazione delle risorse da parte di Confederazione e Cantoni

Art. 3 Potenziale di risorse

1 Il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle risorse utilizzabili fiscalmente per abitante.

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