Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)
Foglio Federale numero 12, 26 Marzo 2002 › Seccion Unica
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Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)
Legge federale Disegnoconcernente la perequazione finanziaria(LPF)delL'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 47, 48, 50 e 135 della Costituzione federale1;visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20012,decreta:Sezione 1: Disposizioni generaliArt. 1 OggettoLa presente legge disciplina:a. la perequazione delle risorse da parte dei Cantoni finanziariamente forti e da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli;b. la perequazione dell'aggravio geo-topografico e sociodemografico da parte della Confederazione;c. la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.Art. 2 ObiettiviLa perequazione finanziaria intende:a. rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni;b. ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;c. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni;d. garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie;e. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geo-topografiche o sociodemografiche;f. garantire un'adeguata perequazione intercantonale degli oneri.1 RS 1012 FF 2002 2065Perequazione finanziaria. LFSezione 2: Perequazione delle risorse da parte di Confederazione e CantoniArt. 3 Potenziale di risorse1 Il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle risorse utilizzabili fiscalmente per abitante.
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