Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (con allegati e atto finale)
Foglio Federale numero 34, 31 Agosto 1999 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 34, 31 Agosto 1999 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (con allegati e atto finale)
Testo originaleAccordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferroviaLa Confederazione Svizzera, in appresso denominata «la Svizzera»,la Comunità europea, in appresso denominata «la Comunità»,entrambe denominate in appresso «le parti contraenti»,consapevoli del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall'articolo 13 dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia del 2 maggio 1992, in appresso denominato «l'Accordo del 1992»1,desiderose di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell'ambiente, nell'ottica di unire la tutela dell'ambiente all'efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina,desiderose di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine,consapevoli della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell'attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,convengono quanto segue:Titolo I Disposizioni generaliArt. 1 Principi e obiettivi generali1. Il presente Accordo fra la Comunità e la Svizzera è inteso, da un lato, a liberalizzare l'accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull'itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall'Accordo, e, dall'altro, è volto a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti.2. Le disposizioni dell'Accordo e la loro applicazione si basano sul principio della reciprocità e della libera scelta del modo di trasporto.1 GU L 373 del 21.12.1992, pag. 28.Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3. Le parti contraenti si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell'ambito dell'applicazione del presente Accordo.Art. 2 Campo d'applicazione1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l'Accordo del 1992 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Svizzera.2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all'esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.Art. 3 Definizioni1. Trasporti stradaliAi fini del presente Accordo si intende per:- professione di trasportatore di merci su strada: l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi;- professione di trasportatore di passeggeri su strada: l'attività di un'impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus;- impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica;- veicolo: veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte contraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l'attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine;- trasporto internazionale: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di una parte contraente e la cui destinazione sia situata nel territorio dell'altra parte contraente o in un paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio della parte contraente in cui si trova il punto di partenza o di destinazi...
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