Messaggio su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio
Foglio Federale numero 50, 20 Dicembre 2005 › Seccion Unica
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Messaggio su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio
05.084 Messaggio su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio del 2 dicembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2003 M 03.3343 Migliorare l'utilizzazione degli edifici abitativi esistenti nello spazio rurale (S 25.9.03, Lauri; N 3.10.03) 2003 M 03.3393 Iniziativa propria della popolazione rurale (N 3.10.03, Gruppo UDC; S 25.9.03) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio L'agricoltura si vede confrontata tuttora a forti cambiamenti strutturali. Le esperienze fatte con la nuova legislazione sulla pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1° settembre 2000, hanno messo in evidenza che il diritto vigente continua a essere percepito dal settore agricolo - non da ultimo proprio in considerazione di tali cambiamenti strutturali - come troppo restrittivo. Pertanto il Consiglio federale ritiene importante realizzare quanto prima alcune modifiche in questo ambito, nell'interesse dell'agricoltura. Il diritto vigente sulla pianificazione del territorio non tiene inoltre conto in misura sufficiente del fatto che la realtà sociale ha subito profonde modifiche negli ultimi anni: anche in questo senso vi è necessità di agire. Si intende tenere conto di alcune esigenze giustificate in questo campo, permettendo un migliore sfruttamento degli edifici esistenti al di fuori della zona edificabile rispetto a quanto è il caso oggi. Nel quadro delle attività accessorie non agricole, in futuro le attività che hanno un legame materiale stretto con l'attività agricola (ad es. «dormire sulla paglia», pernottamento nella fattoria o offerte socio-terapeutiche che si basano sulla vita in fattoria) saranno privilegiate rispetto al diritto vigente sotto tre aspetti: innanzitutto l'avvio di questo genere di aziende accessorie sarà possibile anche per le aziende agricole la cui esistenza non dipende da un reddito supplementare; in secondo luogo nei casi in cui non vi è spazio per esercitare l'attività accessoria si potranno permettere anche ampliamenti moderati dell'infrastruttura; infine sarà possibile assumere personale impiegato esclusivamente nell'azienda accessoria, per quanto il lavoro prestato in questo settore sia comunque svolto principalmente dalla famiglia responsabile della gestione dell'azienda agricola. Nella misura in cui sussiste un legame stretto con l'agricoltura, a determinate condizioni saranno ritenuti conformi alla destinazione della zona anche gli edifici e gli impianti che servono alla produzione di energia dalla biomassa. Infine gli edifici esistenti non più utilizzati per l'agricoltura potranno essere meglio sfruttati, sia per scopi abitativi non agricoli sia per la tenuta di animali a scopo di hobby e rispettosa della specie. Nei casi in cui le modifiche proposte dovessero entrare in conflitto con le concezioni globali di pianificazione territoriale dei Cantoni, a questi ultimi è espressamente concessa la facoltà di emanare disposizioni limitative. In tal modo si intende rafforzare il margine d'azione dei Cantoni in questo ambito. 6304 Messaggio 1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale La revisione del 20 marzo 1998 della legge sulla pianificazione del territorio1 e della relativa ordinanza2 ha permesso di ridisciplinare le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. La nuova legislazi...
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