Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart)

Extrait


Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart)

Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione

(OIgM)

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 4 capoverso 4, 6 capoverso 5, 17 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 34 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 41 dell'ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordina:

Sezione 1: Macelli

Art. 1 Esigenze riguardanti i macelli

I macelli devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 1.

Art. 2 Documentazione per l'approvazione dei progetti

Le domande per l'approvazione dei progetti vanno inoltrate all'autorità designata dal Cantone, corredate delle indicazioni e della documentazione di cui all'allegato 2.

Sezione 2: Misure d'igiene nei macelli

Art. 3

Per le misure d'igiene nei macelli fanno stato le prescrizioni di cui all'allegato 3.

Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello

Art. 4

Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all'allegato 4.

RS 817.190.1 1 RS 817.190; RU 2005 5493

2005-1438 6591

Igiene nella macellazione. O del DFE RU 2005

2.2 Dotazione di base

1 Le grandi aziende devono disporre di locali separati per: a. l'accoglienza degli animali (recinti d'attesa, stalle);

b. la macellazione, con spazi separati per 1. lo stordimento e il dissanguamento, 2. l'eviscerazione e la tolettatura;

c. la lavorazione dei prodotti della macellazione;

d. il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti della macellazione laddove sia previsto;

e. l'immagazzinamento delle carni (locali frigoriferi e di congelazione);

f. l'immagazzinamento dei materiali da confezionamento e imballaggio, nonché dei coadiuvanti tecnologici;

g. l'immagazzinamento di prodotti per la pulizia e la disinfezione;

h. l'immagazzinamento di pezzi di ricambio, utensili e coadiuvanti tecnologici, come i lubrificanti;

i. il personale (spogliatoi, servizi igienici);

j. l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

k. i controlli e i provvedimenti ufficiali.

2 Per ricevere e immagazzinare selvaggina non scuoiata o non spiumata deve essere disponibile un locale separato e refrigerato.

3 Le operazioni di cui alle lettere b, c e d del capoverso 1 possono avvenire in luoghi e in tempi diversi.

2.3 Installazioni per il personale

1 Ogni macello deve disporre di spogliatoi...

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