Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 51, 27 décembre 2005 › Unique › Loi
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Ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione
(OIgM) del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 4 capoverso 4, 6 capoverso 5, 17 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 34 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 41 dell'ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordina: Sezione 1: Macelli Art. 1 Esigenze riguardanti i macelli I macelli devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 1. Art. 2 Documentazione per l'approvazione dei progetti Le domande per l'approvazione dei progetti vanno inoltrate all'autorità designata dal Cantone, corredate delle indicazioni e della documentazione di cui all'allegato 2. Sezione 2: Misure d'igiene nei macelli Art. 3 Per le misure d'igiene nei macelli fanno stato le prescrizioni di cui all'allegato 3. Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello Art. 4 Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all'allegato 4. RS 817.190.1 1 RS 817.190; RU 2005 5493 2005-1438 6591 Igiene nella macellazione. O del DFE RU 2005 2.2 Dotazione di base 1 Le grandi aziende devono disporre di locali separati per: a. l'accoglienza degli animali (recinti d'attesa, stalle); b. la macellazione, con spazi separati per 1. lo stordimento e il dissanguamento, 2. l'eviscerazione e la tolettatura; c. la lavorazione dei prodotti della macellazione; d. il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti della macellazione laddove sia previsto; e. l'immagazzinamento delle carni (locali frigoriferi e di congelazione); f. l'immagazzinamento dei materiali da confezionamento e imballaggio, nonché dei coadiuvanti tecnologici; g. l'immagazzinamento di prodotti per la pulizia e la disinfezione; h. l'immagazzinamento di pezzi di ricambio, utensili e coadiuvanti tecnologici, come i lubrificanti; i. il personale (spogliatoi, servizi igienici); j. l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; k. i controlli e i provvedimenti ufficiali. 2 Per ricevere e immagazzinare selvaggina non scuoiata o non spiumata deve essere disponibile un locale separato e refrigerato. 3 Le operazioni di cui alle lettere b, c e d del capoverso 1 possono avvenire in luoghi e in tempi diversi. 2.3 Installazioni per il personale 1 Ogni macello deve disporre di spogliatoi...Voir le contenu complet de ce document
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