Iniziativa parlamentare. Precisazione dei diritti dinformazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
Foglio Federale numero 8, 22 Febbraio 2011 › Seccion Unica
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Iniziativa parlamentare. Precisazione dei diritti dinformazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
10.404 Iniziativa parlamentare Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sul Parlamento, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato. 3 dicembre 2010 In nome della Commissione: Il presidente, Claude Janiak Compendio Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio federale ha seguito una prassi sempre più restrittiva in merito ai diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza sanciti dalla legge sul Parlamento (LParl) e relativi all'accesso a documenti governativi, non consegnando o consegnando soltanto dopo lunghi negoziati determinati documenti di cui le Commissioni della gestione (CdG) avevano bisogno nel quadro delle loro ispezioni. Le CdG sono giunte alla conclusione che la prassi adottata dal Consiglio federale non consente loro di adempiere adeguatamente il mandato di cui sono incaricate. Esse hanno pertanto deciso, in occasione della loro seduta comune del 22 gennaio 2010, di presentare un'iniziativa parlamentare per chiarire la situazione relativa ai diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) propone le seguenti modifiche alla legge sul Parlamento. - Per esercitare l'alta vigilanza, le CdG devono ottenere un miglior accesso ai documenti del Consiglio federale. Occorre in particolare sostituire la nozione poco chiara di «documenti che servono direttamente al processo decisionale del Collegio governativo» con una definizione più precisa. A tutela del principio di collegialità, le CdG non dovrebbero, come finora, avere accesso ai verbali delle sedute del Consiglio federale ma dovrebbero poter accedere alle proposte formali e ai corapporti dei diversi dipartimenti. La classificazione a cascata dei diritti d'informazione rimane invariata. Per garantire una migliore omogeneità, occorre adeguare la terminologia utilizzata per i settori d'esclusione dei diritti d'informazione dei parlamentari e delle commissioni in generale a quella utilizzata per le commissioni di vigilanza senza per questo modificare l'estensione dei diritti di cui beneficiano attualmente. - L'obbligo d'informare le commissioni di vigilanza e le loro delegazioni nonché la Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) non deve interessare solamente le persone attualmente al servizio della Confederazione, ma deve essere este...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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