Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 18 ottobre 2010

Approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 20112

Entrata in vigore mediante scambio di note il 28 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1 Persone considerate

La presente Convenzione si applica ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali:

RS 0.672.977.61

1 Dal testo originale francese (RO 2012 647).

2 RS 672.977.6; RU 2012 645

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2012 Conv. con l'Uruguay

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedura di applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche, le pellicole e le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazion...

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