Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Riassunto


Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

(Org-DFF)

del 17 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

2 Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti: a. finanze della Confederazione: 1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale, 2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi;

b. imposte: 1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali,...

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