Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub)

Riassunto


Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub)

Ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione

(Org-OAPub)

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 35 della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici (LAPub), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nel settore degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale.

2 Si applica alle unità centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale; sono escluse le unità amministrative dotate di personalità giuridica e di contabilità propria.

3 Non si applica all'acquisto di prestazioni edili, retto dall'ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende ...

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