Ordonnance sur les contrôles militaires (OC)

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Ordonnance sur les contrôles militaires (OC)

Convenzione Traduzione1

di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera

e la Repubblica di Slovenia

Conclusa il 10 aprile 1996

Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 19972

Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: a. 201cSvizzera201d designa la Confederazione Svizzera, 201cSlovenia201d designa la Repubblica di Slovenia;

b. 201cnorme giuridiche201d designa le leggi, ordinanze e disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti menzionate nell'articolo 2;

c. 201cterritorio201d designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, il territorio della Repubblica di Slovenia;

d. 201ccittadini201d designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda la Slovenia, persone di nazionalità slovena; e. 201cfamiliari e superstiti201d designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;

f. 201cperiodi di assicurazione201d designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;

g. 201cdomicilio201d designa per principio, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e, ai sensi delle norme giuridiche slovene, il luogo in cui una persona si stabilisce con l'intenzione di viverci durevolmente;

RS 0.831.109.691.1

1Dal testo originale tedesco (AS 1998 2237).

2RU 1998 2236

Sicurezza sociale. Convenzione con la Slovenia RU 1998

4. Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione dell'istituzione debitrice di prestazioni, salvo in casi particolarmente urgenti.

Articolo 21

1. Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti possono essere pagate su richiesta dell'istituzione debitrice di prestazioni secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l'istituzione corrispondente dell'altro Stato. 2. L'istituzione debitrice di prestazioni deve comunicare nella sua richiesta l'importo e la durata de...

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