Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance ascenseurs)

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Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance ascenseurs)

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

Modifica dell201911 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze pericolose per l'ambiente è modificata come segue:

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza si prefigge di: a. proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo dagli effetti dannosi o molesti derivanti dall'utilizzazione di sostanze pericolose per l'ambiente (sostanze pericolose) e

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 4 secondo periodo

1 La presente ordinanza regola: b. l'utilizzazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che possono mettere in pericolo l'ambiente o, attraverso esso, l'uomo.

4 ... Per il traffico di rifiuti si applicano inoltre gli articoli 30f e 30g della legge sulla protezione dell'ambiente.

Art. 3 Deroghe in favore della difesa integrata

Per il materiale destinato alla difesa integrata il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il Dipartimento federa...

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