Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Riassunto


Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Ordinanza sullo stato civile

(OSC)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l'ordinanza il termine «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».

2 In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale dello stato civile» è sostituita con «UFSC».

Art. 1 Circondari dello stato civile

1 I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

2 In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità nei casi in cui la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

3 I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.

4 I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

Art. 1a Sede e locali ufficiali

1 I Cantoni designano la sede dell'ufficio dello stato civile in ogni circondario.

2 Essi informano l'UFSC prima di trasferire la sede di un ufficio.

b. dalla vedova, dal vedovo, dal partner sopravvissuto, dai familiari più stretti, da un membro della stessa economia domestica, da ogni persona che abbia assistito alla morte o abbia rinvenuto il cadavere, se la morte non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a;

c. da qualsiasi autorità ne venga a conoscenza se non è stata notificata.

2 Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 1 lettera b possono incaricare per scritto un terzo della notificazione.

3 La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio le autorità di polizia.

Art. 35 cpv. 4

4 Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto. Tale servizio invia senza indugio la notificazione firmata dalla persona tenuta a notificare il decesso all'ufficio dello stato civile competente.

Art. 41, frase introduttiva e lett. e

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

e. l'accertamento della cittadinanza (art. 49 cpv. 1 della L del 29 set. 19522

sulla cittadinanza).

Art. 42 cpv. 1 lett. d

1 I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

d. il blocco della divulgazione dei dati e la revoca del blocco (art. 46).

Art. 43 cpv. 1, 4, frase introduttiva e lett. b, nonché 6

1 La comunicazione è indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:

b. all'autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2).

6 L'autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l'originale.

3 RS 141.0

Art. 44a Competenza per la divulgazione

1 La divulgazione d'ufficio è di competenza dell'ufficio dello stato civile che ha effettuato la docum...

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