Riassunto
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Ordinanza sulle epizoozie
(OFE)Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 3 lett. m Abrogata Art. 4 lett. b Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: b. l'artrite encefalite virale caprina; Art. 5 lett. g e ubis Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: g. la febbre del Nilo occidentale; ubis. l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari; Art. 15c cpv. 3 Abrogato Art. 15dbis Rilascio del passaporto per equide 2 Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati