Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Riassunto


Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Ordinanza sulle epizoozie

(OFE)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 3 lett. m

Abrogata

Art. 4 lett. b

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

b. l'artrite encefalite virale caprina;

Art. 5 lett. g e ubis

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

g. la febbre del Nilo occidentale;

ubis. l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;

Art. 15c cpv. 3

Abrogato

Art. 15dbis Rilascio del passaporto per equide

2 Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

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