Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Riassunto


Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Ordinanza sulla protezione delle acque

(OPAc)

Modifica del 4 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc),

Art. 2 cpv. 1 lett. h

1 La presente ordinanza regola:

h. la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;

Art. 3 cpv. 2 lett. b, nonché 3 lett. b e c

2 Se le acque di scarico vengono lasciate infiltrare, l'autorità considera anche se:

b. le acque di scarico vengano sufficientemente depurate nel suolo;

3 In linea di principio, l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:

b. da strade, sentieri e piazzali sui quali non vengono scaricate, lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le acque e, in caso di infiltrazione, se viene sufficientemente depurata nel suolo; nel valutare se le quantità di sostanze siano ingenti, bisogna tenere conto del rischio di incidenti;

c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all'impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, se i prodotti fitosanitari sono sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno biologicamente attivo.

1 RS 814.201

2 RS 814.20

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.

4 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato della modifica dell'OPAc (cifra II)

Allegato 4 (art. 29 e 31)

Pianificazione della protezione delle acque

N. 221 cpv. 1 lett. c

1 Nella zona S3 non sono ammessi:

c. l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo;

Allegato 4a (art. 41f e 42b)

Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

1 Definizione

Suss...

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