Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Riassunto


Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza sulla medicina della procreazione

(OMP)

del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 e 25 capoverso 3 della legge federale del 18 dicembre 19981 sulla medicina della procreazione (legge), ordina:

Capitolo 1: Autorizzazione Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Necessita dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge chi, a titolo indipendente o quale responsabile di un'équipe:

a. applica metodi di procreazione;

b. prende in consegna gameti od oociti impregnati allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

Sezione 2: Condizioni di autorizzazione

Art. 2 Qualifiche richieste per applicare la procreazione con assistenza medica

1 Chi applica metodi di procreazione necess...

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